In un paese dove il trasporto su gomma domina incontrastato, il danno da buca stradale è un imprevisto che colpisce prima o poi gran parte degli automobilisti e motociclisti.
Soprattutto in città come Roma, dove spesso l’automobile è essenziale per gli spostamenti e dove la condizione delle strade lascia molte volte a desiderare.
Lo scoppio della gomma o un danno più ingente alla vettura o alla motocicletta rientrano nella casistica che la giurisprudenza ha nomenclato come “danno da insidia o trabocchetto”. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come muoversi in caso si incorra in un danno da buca stradale.
Non dare nulla di scontato a seguito di danno da buca stradale: ottenere prove del sinistro..
L’errore più comune è pensare che, una volta incappati “fatalmente” in una fossa stradale, la pubblica amministrazione sia responsabile e condannabile a prescindere. Se questo giuridicamente è già un aspetto da approfondire, è comunque opportuno fare i giusti passi e procurarsi materiale probatorio adeguato. Non basta infatti la mera presenza della buca a provare il danno o, più precisamente, cosa lo abbia cagionato. Un po’ di scatti con il telefonino possono essere già utili, ma in quanto “prova meccanica” sono facilmente contestabili.
La soluzione migliore è fare intervenire la polizia municipale o stradale e far redigere verbale che accerti la dinamica del sinistro. Il verbale infatti fa prova certa e piena, accertando sia il danno, sia la presenza della buca, sia il nesso fra i due aspetti. Facile in teoria, ma non sempre nella pratica: ottenere l’intervento di una pattuglia si rivela spesso, specialmente in grandi città, particolarmente difficoltoso. Oberati da altri numerosi interventi, spesso più urgenti, gli agenti si occuperanno della vostra buca residualmente, costringendovi ad attese lunghe ore.
Per ovviare il problema, la presenza di un testimone faciliterà di gran lunga le cose. In questo caso può testimoniare anche il passeggero non avendo, al contrario dei sinistri stradali fra automobili, nessuno motivo di rivalsa. La testimonianza di un altro soggetto garantisce quel crisma di terzietà, ma sarà meno efficace in caso di un giudizio di un verbale della polizia stradale o municipale che, salvo casi particolari, sarà incontestabile.
…e prove del danno!
Accertato il danno, questo va poi provato a livello anche economico. Per i danni alla gomma o alla vettura/motocicletta, sarà indispensabile la fattura di un gommista o di un meccanico/carrozziere. È quantomai fondamentale premunirsi di questa documentazione!
Per i danni alla persona invece è indispensabile un referto del pronto soccorso. Se accusate dolori, colpi di frusta o malori, non basterà la testimonianza di qualcuno o prove di altro genere. Il danno alla persona dovrà essere accertato, infatti, clinicamente. Per dimostrare che il danno sia effettivamente diretta conseguenza del sinistro, è opportuno recarsi al pronto soccorso quanto prima e senza indugi.
Responsabilità della pubblica amministrazione
Come già anticipato, il danno da buca stradale è stato collocato dalla giurisprudenza nel più ampio genus dei “danni da insidia o trabocchetto”. Si tratta di una catalogazione giurisprudenziale desunta dai danni per fatti illeciti ex art. 2043 c.c. e seguenti.
Situazioni, in altri termini, capaci di cagionare danni a cose o persone non prevedibili da quest’ultime e di responsabilità della pubblica amministrazione.
La responsabilità in questo senso è oggettiva e identificabile come responsabilità per mancata custodia e determina, in genere, una presunzione di responsabilità in capo alla P.A.
L’unico modo che la pubblica amministrazione ha per evitare di essere ritenuta responsabile è dimostrare che il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito (e quindi imprevedibile).
Le buche stradali, generalmente, non rientrano di per se quasi mai in questa casistica, specie se cagionate da piogge o nevicate. La manutenzione stradale è compito ed obbligo ordinario infatti degli enti preposti. Tuttavia…
Il “danno da insidia e trabocchetto” nell’evoluzione giurisprudenziale
La mera presenza di una buca ed il danno sofferto, se sono sufficienti e far scattare la presunzione di responsabilità della P.A., non lo sono tuttavia sempre a configurare il “danno da insidia o trabocchetto”.
La giurisprudenza, non sempre univoca, ha infatti spesso valutato la situazione di fatto (buca e danno) rapportandola anche alla percezione e condotta dell’automobilista. Il “danno da insidia e trabocchetto” deve essere infatti inaspettato per l’automobilista o motociclista. Fattore che non sussiste ad esempio quando la strada è evidentemente dissestata (perché segnalata come tale o indiscutibilmente da evitare). La buca deve essere inoltre poco visibile. In sostanza, paradossalmente più una buca è grande, visibile ed illuminata, meno è probabile che venga ritenuta da un giudice come capace di generare un danno da insidia e trabocchetto.
A chi spetta dimostrare l’insidia? Considerazioni finali
Non è chiarissimo. La giurisprudenza sul tema è molto altalenante. L’orientamento classico della giurisprudenza di legittimità, comunque non univoco, poneva a capo del danneggiato quest’onere. Non mancano sentenze di Cassazione contrarie. Come non manca una giurisprudenza di Tribunali più recente che sembra aver mutato impostazione, spostando sulla P.A. la dimostrazione del caso fortuito e, di conseguenza, della mancanza di insidia per l’automobilista o motociclista.
Nel dubbio, guidate sempre con prudenza, evitando le buche anche per la vostra sicurezza. Ed evitando queste situazioni dai risvolti comunque lunghi e fastidiosi.
Nell’ipotesi sfortunata di dover incorrere in questo tipo di situazione, non date mai nulla per scontato. Procuratevi materiale probatorio efficace che dimostri l’imprevedibilità del danno e la sussistenza concreta dello stesso.